Si riporta di seguito integralmente il comunicato ARERA circa le agevolazioni tariffarie relative al sisma 2016 (Delibera ARERA nr. 111/2021).
Sono state prorogate le agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia e nel 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia).
Secondo quanto previsto dalla legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020) l'ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle forniture e utenze localizzate in una 'zona rossa', per quelle relative a immobili inagibili e per quelle a favore delle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE).
Per ottenere le agevolazioni, i titolari delle utenze/forniture dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell'abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge e - per accelerare le procedure - entro il 30 giugno anche al proprio fornitore indicando i riferimenti contrattuali.
Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per emettere la fattura di conguaglio e viene ulteriormente prolungata la sua rateizzazione, passando da minimo 36 a minimo 120 rate, limitatamente alle utenze e forniture colpite dagli eventi sismici del Centro Italia. Qualora la fattura di conguaglio sia già stata emessa sono altresì sospesi i termini di pagamento delle rate, al fine di consentire il ricalcolo degli importi dovuti considerando la nuova proroga delle agevolazioni e la dilazione del periodo di rateizzazione.
A chi spettano e come si ottengono le agevolazioni
Nello specifico, è prevista la proroga delle agevolazioni tariffarie fino al 31 dicembre 2021 per le utenze e forniture inagibili, per quelle localizzate nelle zone rosse o asservite alle SAE e MAPRE, come anche per quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
I clienti (luce e gas) e gli utenti (acqua) dovranno comunicare (ai sensi del DPR 445/2000) al venditore/gestore entro il 30 giugno 2021 di aver presentato la dichiarazione di inagibilità ad Agenzia delle entrate e INPS (ai sensi di legge).
Viene posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio e la fattura dovrà contabilizzare le agevolazioni spettanti, comprese quelle calcolate sui consumi effettuati dalla data del 1° gennaio 2021 fino alla data di emissione della fattura medesima, per le utenze e forniture per le quali si disponga dell'informazione relativa alla permanenza dello stato di inagibilità, per le utenze/forniture localizzate nelle zone rosse e per quelle asservite alle SAE e ai MAPRE.
Soltanto nel caso sia già stata emessa la fattura di conguaglio saranno sospesi i termini di pagamento delle rate non ancora scadute. Questo per consentire ai clienti e agli utenti finali di saldare gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione della nuova fattura di conguaglio, ricalcolata tenendo conto della proroga delle agevolazioni e dilazionata in minimo 120 rate.
I venditori e i gestori non dovranno procedere ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse e dovranno informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali (sulla homepage del proprio sito e con altre modalità idonee) della sospensione dei termini di pagamento delle fatture, della proroga delle agevolazioni e delle modalità per presentare l'istanza utile ai fini del riconoscimento del beneficio.
Pertanto per poter usufruire delle agevolazioni i soggetti interessati dovranno presentare a Servizio Idrico Integrato entro il 30/6/2021 la seguente documentazione prevista dall’art. 3 della Delibera ARERA 111:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
b) autocertificazione - solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico - che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
La documentazione potrà essere presentata trami te uno dei nostri canali di contatto:
Fonte: https://www.arera.it/it/com_stampa/21/210319.htm
Con Delibera 252 del 18 aprile 2017, AEEGSI ha definito gli interventi a tutela dei clienti del servizio idrico integrato danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto che alla data dell’evento sismico risultava residente in un immobile inagibile gode delle agevolazioni anche per l’utenza/fornitura in cui abbia stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico.
MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazione saranno applicate dal Servizio Idrico Integrato Scpa in maniera automatica per tutti i clienti attivi alla data del 24/8/2016 nei Comuni di:
Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino.
Per gli altri Comuni il Cliente dovrà presentare oltre alla autocertificazione, anche perizia asseverata che attesti il nesso di casualità tra evento sismico ed inagibilità, inviandola tramite raccomandata o pec (segreteriasii@arubapec.it )
Qualora il cliente non presenti la suddetta documentazione la agevolazione non potrà essere applicata.
AGEVOLAZIONI
Il Servizio Idrico Integrato Scpa ha provveduto a sospendere i termini di pagamento per i Comuni di: Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino. Tale sospensione sarà protratta per 36 mesi dalla data del primo evento sismico (24/8/2016); per la stessa durata saranno riconosciute ai beneficiari le agevolazioni disciplinate dalla Delibera 252/2017, di seguito descritte:
1. TARIFFE E FATTURAZIONE
A tutte le utenze (soggetti beneficiari):
a) Non si applicano i corrispettivi di natura tariffaria relativi ai servizi di acquedotto, fognatura, depurazione;
b) Non si applicano le componente tariffarie UI1- UI2.
Entro il 31/12/2017, il SII provvede all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi, tenendo conto di eventuali pagamenti già effettuati dagli utenti e recependo in toto le agevolazioni tariffarie previste.
2. SPESE DI ALLACCIAMENTO – SPESE DI ATTIVAZIONE, VOLTURAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Tutti i corrispettivi per nuovi allacci, volture, subentri e nuove attivazioni che si rendessero necessari ai soggetti beneficiari, sono posti pari a zero, se già fatturati saranno conguagliati e gli importi restituiti nella prima bolletta utile e comunque entro il 31 dicembre 2017.
3. CRITERI PER LE RATEIZZAZIONI DEGLI IMPORTI SOSPESI
Per gli importi relativi alle fatture sospese è prevista una rateizzazione automatica, senza interessi a carico del cliente, che avverrà contestualmente all’ emissione della fattura, in base ai seguenti criteri:
a) Il pagamento delle rate non cumulabili e di importo costante avrà una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente finale;
b) L’importo delle rate non potrà essere inferiore a euro 20 (venti);
c) Il periodo di rateizzazione sarà pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data della fattura a cui si riferisce;
d) Il periodo di rateizzazione può essere ridotto qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 (venti) euro
e) Non saranno rateizzabili importi inferiori a 50,00
E’ facoltà dell’ utente finale provvedere al pagamento degli importi in una unica soluzione, senza rateizzazioni.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
Per comunicare al gestore l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento, gli utenti possono utilizzare una delle seguenti modalità: