Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha introdotto disposizioni a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne (sia nel settore pubblico sia in quello privato), divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della denuncia stessa e della relativa documentazione.
La S.I.I. Società consortile per azioni (di seguito “SII”) ha quindi predisposto, in conformità alla normativa vigente, il presente canale interno dedicato alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali – comprese quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del MOG (Parte generale, Parti speciali e Codice etico) adottato dalla SII – o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della SII.
Informativa Trattamento dati whistleblowing
Regolamento segnalazioni whistleblowing (approvato con delibera del C.d.A. del 14.12.2023)
I comportamenti, gli atti o le omissioni - compresi i fondati sospetti, riguardanti tali fattispecie già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultarle - che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della SII e che possono consistere in:
Le Segnalazioni devono essere circostanziate e il segnalante deve ragionevolmente ritenere siano veritiere e fondate; il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di accertamento di responsabilità civile o penale in capo al segnalante sarà applicata una sanzione disciplinare.
NON possono essere oggetto di segnalazioni, ad esempio:
Tutte le persone che operano nel contesto lavorativo della SII, in qualità di:
Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui ai punti precedenti:
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali previsti dal legislatore:
►Canale interno
I soggetti del settore pubblico e del settore privato individuati dalla norma attivano propri canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Procedi con la segnalazione attraverso il canale interno predisposto dalla SII.
►Canale esterno
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna con caratteristiche analoghe a quello interno.
È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
Vai al sito dell’ANAC per procedere con la segnalazione esterna
►Divulgazioni pubbliche
Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
►Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
È, infine, possibile rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili (quali ad esempio, l’Autorità Giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza) per inoltrare una denuncia riguardo le condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza.
La normativa tutela non solo il segnalante ma anche le persone a lui legate da un rapporto di parentela entro il quarto grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo, così come i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante.
Stessa protezione è garantita, inoltre, al c.d. “facilitatore”, colui che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione; non solo l’identità, ma anche l’attività di assistenza prestata dal facilitatore devono essere mantenute riservate.
Tutela della riservatezza
È assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Misure di sostegno
Presso l'ANAC è istituto l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Divieto e Protezione dalle ritorsioni
Il segnalante e gli altri soggetti tutelati non possono essere oggetto di alcuna ritorsione (definita, all’articolo 2, comma 1, lettera m del Decreto Whistleblowing, come un “comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”); in caso contrario possono comunicare direttamente ed esclusivamente ad ANAC – unico soggetto competente - le ritorsioni che ritengono di aver subito.
Limitazioni della responsabilità
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Whistleblowing.