La normativa prevede tre distinte possibilità di accedere ai dati e ai documenti della S.I.I.
L’accesso “documentale”, il tradizionale accesso agli atti previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, è il diritto degli interessati (coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso) di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da S.I.I. Società consortile per azioni relativi all’esercizio delle proprie funzioni amministrative inerenti lo svolgimento del pubblico servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato.
L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. che S.I.I. Società consortile per azioni, nella sua qualità di società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico, abbia omesso di pubblicare.
L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti che contengono informazioni già detenute e gestite dalle pubbliche amministrazioni ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto comunque delle esclusioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
L’accesso civico “generalizzato” si applica nei confronti di S.I.I. Società consortile per azioni quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea esercitata dalla Società nell’espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato.