Il gestore deve garantire all’utente finale la possibilità di chiedere una rateizzazione dell’importo oggetto di sollecito o messa in mora, avente durata di minimo 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo.
Una rateizzazione di durata inferiore ai 12 mesi o comunque personalizzata può essere solo frutto di accordi documentabili.
L’utente deve aderire al piano di rateizzazione contestualmente al pagamento della prima rata, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo della messa in mora. Il piano di rateizzazione deve indicare scadenza e importo di ogni singola rata, il riferimento alla costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare.
In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione se il piano lo prevede il beneficio decade e l’utente moroso deve saldare l’intero importo -ovviamente al netto di quanto già pagato- entro 20 giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
Sulla rata non pagata gravano anche gli interessi di mora.
Se non viene effettuato il pagamento -con comunicazione dello stesso- il gestore può procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso