Sollecito bonario e costituzione in mora
In caso di morosità e passati 10 giorni dalla scadenza della fattura il gestore invia all’utente un primo SOLLECITO BONARIO di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
- il riferimento e l’importo totale della/e fattura/e da pagare;
- il termine ultimo entro cui il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora;
- le previsioni regolatorie in caso di perdurante inadempimento
- le modalità tramite le quali il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento;
- i recapiti del gestore ai quali l’utente possa comunicare che il sollecito è infondato (nel caso di bolletta pagata nei termini o di avvenuta richiesta di rateizzazione).
Decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore invia la comunicazione di COSTITUZIONE IN MORA, anch’essa a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, che deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
- il riferimento alla fattura non pagata e l’importo di costituzione in mora (dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione)
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, che non può essere inferiore a 40 giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente medesimo del sollecito bonario;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- la possibilità di chiedere la rateizzazione e il relativo piano di rateizzazione;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- le modalità e i tempi con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura (che ricordiamo prevede per questi utenti un minimo di quantitativo essenziale di acqua). Vanno precisati i termini per concordare l’appuntamento per l’intervento di limitazione nel caso in cui il contatore sia posto in luogo non accessibile.
- bollettino precompilato per il pagamento;
- i casi in cui il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico;
- i recapiti a cui l’utente può inviare repliche dichiarando la richiesta infondata (se ha già pagato) o parzialmente errata (se è un utente “non disalimentabile”).
- Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto a darne esplicita comunicazione nel testo.
L’azione di costituzione in mora non può essere avviata se il gestore non ha risposto ad un eventuale reclamo scritto.
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