Accesso civico “semplice”
L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. che SII Società consortile per azioni nella sua qualità di società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico abbia omesso di pubblicare.
Come esercitare il diritto
L’Istanza di Accesso Civico va indirizzata all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@siiato2.it o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC: segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via Giordano Bruno n. 7 - 05100 - Terni.
Il procedimento
SII Società consortile per azioni, dopo aver ricevuto l’Istanza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati, oggetto dell’Istanza nella sezione S.I.I. S.c.p.A. Trasparente del sito internet www.siiato2.it dandone comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione ed indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui la Società ritardi, ometta la pubblicazione ovvero non dia risposta nel termine sopra indicato, l’istante può presentare Richiesta di Riesame all’Organismo di Vigilanza di SII Società consortile per azioni titolare anche del relativo potere sostitutivo all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@siiato2.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la Richiesta, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
L’Organismo di Vigilanza della Società provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Richiesta di Riesame e, qualora verifichi la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in capo a SII Società consortile per azioni, fa pubblicare nella sezione Società Trasparente del sito internet www.siiato2.it quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria, dandone comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego all’Istanza da parte della Società ovvero in sede di riesame da parte dell’Organismo di Vigilanza di SII Società consortile per azioni, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Normativa di riferimento
Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
Allegati
- Data di pubblicazione
- 19/06/2026
- Ultimo aggiornamento
- 22/06/2026