La normativa tutela non solo il segnalante ma anche le persone a lui legate da un rapporto di parentela entro il quarto grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo, così come i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante.
Stessa protezione è garantita, inoltre, al c.d. “facilitatore”, colui che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione; non solo l’identità, ma anche l’attività di assistenza prestata dal facilitatore devono essere mantenute riservate.
Tutela della riservatezza
È assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Misure di sostegno
Presso l'ANAC è istituto l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Divieto e Protezione dalle ritorsioni
Il segnalante e gli altri soggetti tutelati non possono essere oggetto di alcuna ritorsione (definita, all’articolo 2, comma 1, lettera m del Decreto Whistleblowing, come un “comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”); in caso contrario possono comunicare direttamente ed esclusivamente ad ANAC – unico soggetto competente - le ritorsioni che ritengono di aver subito.
Limitazioni della responsabilità
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Whistleblowing.