Whistleblowing

Whistleblowing

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha introdotto disposizioni a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne (sia nel settore pubblico sia in quello privato), divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della denuncia stessa e della relativa documentazione.

La S.I.I. Società consortile per azioni (di seguito “SII”) ha quindi predisposto, in conformità alla normativa vigente, il presente canale interno dedicato alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali – comprese quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del MOG (Parte generale, Parti speciali e Codice etico) adottato dalla SII – o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della SII.

Cosa può essere segnalato

I comportamenti, gli atti o le omissioni - compresi i fondati sospetti, riguardanti tali fattispecie già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultarle - che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della SII e che possono consistere in:

  • Violazioni di disposizioni normative nazionali
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione (MOG) adottato dalla SII.
  • violazioni di disposizioni normative europee
    • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme Ue in materia di concorrenza, aiuti di Stato ed imposta sulle società;
    • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti comunitari nei settori indicati nei tre punti precedenti.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e il segnalante deve ragionevolmente ritenere siano veritiere e fondate; il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di accertamento di responsabilità civile o penale in capo al segnalante sarà applicata una sanzione disciplinare.

NON possono essere oggetto di segnalazioni, ad esempio:

  • notizie palesemente prive di fondamento;
  • informazioni già totalmente di dominio pubblico;
  • informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può effettuare la segnalazione

Tutte le persone che operano nel contesto lavorativo della SII, in qualità di:

  • dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
  • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché soggetti titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
  • lavoratori o i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
  • liberi professionisti o i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
  • volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  • azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui ai punti precedenti:

  • quando il rapporto giuridico con la Società è in corso;
  • quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutela e protezione

La normativa tutela non solo il segnalante ma anche le persone a lui legate da un rapporto di parentela entro il quarto grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo, così come i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante.

Stessa protezione è garantita, inoltre, al c.d. “facilitatore”, colui che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione; non solo l’identità, ma anche l’attività di assistenza prestata dal facilitatore devono essere mantenute riservate.

 

Tutela della riservatezza

È assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

Misure di sostegno

Presso l'ANAC è istituto l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

Divieto e Protezione dalle ritorsioni

Il segnalante e gli altri soggetti tutelati non possono essere oggetto di alcuna ritorsione (definita, all’articolo 2, comma 1, lettera m del Decreto Whistleblowing, come un “comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”); in caso contrario possono comunicare direttamente ed esclusivamente ad ANAC – unico soggetto competente - le ritorsioni che ritengono di aver subito. 

 

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Whistleblowing.

Come effettuare la segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali previsti dal legislatore:

 

Canale interno

I soggetti del settore pubblico e del settore privato individuati dalla norma attivano propri canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Procedi con la segnalazione  attraverso il canale interno predisposto dalla SII.

 

Canale esterno

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna con caratteristiche analoghe a quello interno.
È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione
  • possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Vai al sito dell’ANAC per procedere con la segnalazione esterna 

 

Divulgazioni pubbliche

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

È, infine, possibile rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili (quali ad esempio, l’Autorità Giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di                        Finanza) per inoltrare una denuncia riguardo le condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza.

Ultimo aggiornamento: 14/09/2026 17:36:15