Conseguenze per subentri

Conseguenze per subentri

Obblighi e verifiche preliminari in caso di morosità dell'intestatario precedente.

Qualora la richiesta di subentro riguardi un’utenza disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

  • richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
  • non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute se accerta che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legata l’utenza.

In ambedue i casi il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data in cui il gestore riceve l’autocertificazione o l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

Riferimento: Delibera 655/2015 (RQSII) art.11.5 e.6 modificati dalla Delibera 311/2019

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 11:48:07