La variazione della ragione sociale consente di aggiornare la denominazione del contratto di fornitura in caso di cambiamento del nome dell'attività economica intestataria, senza alcun costo.
Condizione necessaria: la variazione deve riguardare esclusivamente la denominazione, senza alcuna modifica alla partita IVA o al codice fiscale. Se la variazione comporta anche il cambio di partita IVA o codice fiscale, è necessario effettuare una voltura contrattuale.
Si ricorda che l'utente o il fruitore di fatto del servizio ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza a qualunque titolo si verifichi (morte, locazione, affitto, vendita, fallimento ecc.) con modalità con cui risulti la data certa, e di stipulare un nuovo contratto di somministrazione.