Accesso ai dati e ai documenti

SII ATO2 garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in suo possesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente.


Accesso civico "semplice"

L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. che S.I.I. Società consortile per azioni, nella sua qualità di società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico, abbia omesso di pubblicare.

Come richiedere l'accesso

Accesso civico “generalizzato”

L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti che contengono informazioni già detenute e gestite dalle pubbliche amministrazioni ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto comunque delle esclusioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

L’accesso civico “generalizzato” si applica nei confronti di S.I.I. Società consortile per azioni quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea esercitata dalla Società nell’espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Come richiedere l'accesso 

Acceso documentale

L’accesso “documentale”, il tradizionale accesso agli atti previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, è il diritto degli interessati (coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso) di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da S.I.I. Società consortile per azioni relativi all’esercizio delle proprie funzioni amministrative inerenti lo svolgimento del pubblico servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Esclusioni e limiti all'accesso agli atti

L’art. 24 della L. 241/1990 disciplina i casi in cui il diritto di accesso è escluso; in generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma né non sono ammesse istanze di accesso che siano finalizzate a un controllo generico dell’operato della pubblica amministrazione.

Come esercitare il diritto

L’Istanza di Accesso agli atti va indirizzata all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@siiato2.it o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC: segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero, infine, depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.

Spese rilascio documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Il procedimento

La S.I.I. decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, presentare istanza di riesame al difensore civico.

Allegati

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione
24/06/2026
Ultimo aggiornamento
09/07/2026