E’ previsto il pagamento all’utente di un indennizzo automatico di 30 euro nei casi di:
- sospensione o disattivazione della fornitura ad un utente non disalimentabile;
- disattivazione della fornitura di un utente domestico residente irregolare (vedi sopra le condizioni);
- se la procedura di limitazione, sospensione o disattivazione è stata attivata senza invio della messa in mora;
- se la procedura di limitazione, sospensione o disattivazione è stata attivata nonostante il pagamento entro i termini di mora e la relativa comunicazione;
Un indennizzo di 10 euro è invece previsto nei casi in cui la procedura di limitazione, sospensione o disattivazione sia stata attivata dopo la messa in mora ma:
- in anticipo rispetto ai termini indicati nella messa in mora
- l’utente abbia richiesto una rateizzazione
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento (ante messa in mora).
In tutti i casi suddetti il gestore non deve addebitare all’utente alcun corrispettivo o penale relative alla limitazione/sospensione/diattivazione o anche riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico, come tutti gli altri previsti in altri casi, deve essere accreditato in bolletta con causale “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora” e la specifica che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.