Qualora le azioni ordinariamente previste, quali il sollecito di pagamento, la messa in mora e i provvedimenti sulla fornitura, non risultassero sufficienti a garantire il recupero del credito, il Gestore ha facoltà di ricorrere a ulteriori strumenti di tutela. Tali strumenti possono essere di natura giudiziaria oppure extragiudiziaria e trovano applicazione nei confronti di tutte le categorie d'utenza, senza distinzione.
Le azioni giudiziarie comprendono il ricorso all'autorità competente per il recupero coattivo del credito, mentre quelle extragiudiziarie possono includere procedure di mediazione o altri strumenti alternativi alla via legale. In entrambi i casi, l'obiettivo rimane il recupero delle somme dovute a fronte di un inadempimento protratto nel tempo.